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DI SEGUITO LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ COMUNI

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Per colpa di organizzazione si intende la mancata applicazione da parte dell’azienda di standard di diligenza nel compimento dell’attività aziendale. Ad esempio regole per garantire adeguati standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dell’ambiente, la prevenzione di reati corruttivi, ecc.

La quantificazione dei costi per quanto concerne la consulenza volta alla realizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è in funzione della complessità e del livello di rischio dell’Azienda. Il costo maggiore sarà sostenuto all’inizio, mentre nei periodi successivi, l’onere per il mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo è modesto.

Possono essere i soggetti così detti “apicali”, ossia persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (componenti dei consigli di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali, soggetti delegati per lo svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro), oppure i soggetti così detti “subordinati”, ossia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (ma anche agenti, consulenti esterni all’azienda).

Formalmente no ma nella sostanza si. Dal punto di vista giuridico il Modello 231 non è obbligatorio e le imprese che non lo adottano non si espongono a sanzioni. Tuttavia, rimane la responsabilità dell’impresa (con le relative sanzioni o interdizioni) in caso di illeciti realizzati da amministratori e dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’impresa. Il rapido e continuo aumento dei reati presupposto ha reso inoltre elevato il rischio per molte aziende che prima si ritenevano poco esposte al problema. Inoltre, gli amministratori di una Società condannata ai sensi del D.Lgs. 231/01 che non hanno adottato un Modello 231, possono essere esposti ad azione civile di responsabilità per “cattiva gestione”.

Il D. Lgs. 231/01 permette di dotarsi di un modello con funzione riparatoria, quindi dopo la commissione dell’illecito. L’adozione di tale modello permette di evitare le sanzioni interdittive accedendo solo a quelle pecuniarie comminate in misura ridotta.

Le frequenti novità normative impongono che una volta realizzato il Modello Organizzativo, debba essere mantenuto aggiornato in funzione delle variazioni normative ed organizzative intercorse. Questa necessità di aggiornamento non deve essere vista come un onere, ma come un’opportunità di mantenere la propria organizzazione focalizzata sulla prevenzione di reati che potrebbero portarle un danno non trascurabile.

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