NOVITA’ IN MATERIA “231”: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della direttiva UE 2019/1937, cd “Direttiva Whistleblowing

 

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce  la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing.

Il nuovo decreto legislativo disciplina la protezione dei whistleblowers, ovvero le persone – azionisti, apicali, dipendenti, fornitori, consulenti, tirocinanti, lavoratori autonomi, etc. – che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, ivi incluse le violazioni dei Modelli Organizzativi di cui al D.lgs. 231/01, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Vediamo quindi cosa il nuovo Decreto Legislativo.

1) Anche il settore privato viene oggi interessato dalla normativa sul Whistleblowing, a prescindere dal fatto che gli Enti siano dotati di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01.  Viene dunque superato il binomio sino ad ora esistente tra Whistleblowing e normativa 231. Infatti – oltre alle società dotate di Modello organizzativo, a prescindere dal numero dei dipendenti – devono implementare un sistema interno di tutela dei segnalanti tutte le società che, nell’ultimo anno, hanno impiegato, in media, più di 50 lavoratori (con contratto a tempo determinato o indeterminato), nonché gli Enti che, a prescindere dal numero dei dipendenti, operano in peculiari campi (es. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

2) L’oggetto della segnalazione, dunque, non è più limitato a circostanze o notizie rilevanti rispetto al Modello Organizzativo (per le imprese che siano dotate, evidentemente), ma è esteso ad altri fatti, certamente più eterogenei, quali:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell’ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale.

3) Le misure di protezione della nuova disciplina, oltre che ai whistleblowers (“segnalanti”), si estendono anche i c.d. “facilitatori”, a coloro cioè che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado; ai colleghi di lavoro del segnalante; agli enti di proprietà o per cui lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo;

4) è previsto l’obbligo, per gli Enti, di istituire canali di segnalazione. I canali di segnalazione sono di tre tipologie: interno, esterno e pubblico.

  • Il canale interno, la cui gestione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
  • Il canale esterno la cui gestione è demandata all’ANAC, che potrà essere utilizzato nel caso in cui, ad esempio, lo strumento di segnalazione interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa, ovvero nelle ipotesi di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o, ancora, nel caso in cui il segnalante abbia il timore di ritorsioni in caso di utilizzo del canale interno.
  • Infine, il Decreto consente anche la “divulgazione pubblica”, intesa come il “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”, da attivare solo in caso di specifiche circostanze, e conseguentemente ampliando la tutela del whistleblower anche in tale circostanza.

5) Il Decreto in esame precisa che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione e che, tra le “informazioni sulle violazioni”, sono compresi anche i rilevanti sospetti.

6) I whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali il Decreto annovera: il licenziamento, la sospensione o misure equivalente; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento di sede di lavoro,  la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; note di demerito o referenze negative, ecc.

7) SANZIONI – Il decreto introduce le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da ANAC:

  • da 10.000 a 50.000 euro, in caso di ritorsioni, ostacolo alla segnalazione e violazione dell’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro, in caso di omessa predisposizione dei canali di segnalazione o di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso venga accertata la penale responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia;
  • i soggetti operanti nel settore privato devono prevedere, in aggiunta nel sistema disciplinare adottato, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti previsti nel Decreto.

 

8) ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Il Decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 per le aziende con più di 249 dipendenti e il 17 dicembre 2023 per quelle che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.

 

luglio 2023